Fatturazione elettronica Agenzia delle Entrate fa alcuni chiarimenti

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Per il 2019, gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture contenenti sia prestazioni sanitarie che di altra natura per le quali i cittadini hanno manifestato opposizione all’utilizzo dei dati.
21 GIU – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 14 del 17 giugno 2019, che fornisce numerosi chiarimenti sul tema della fatturazione elettronica. Per quanto di interesse, si ribadisce che, per l’anno 2019, alla luce dell’art. 10 bis del D.L. n. 119/2018, come da ultimo modificato, gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture contenenti sia prestazioni sanitarie che prestazioni di altra natura in un unico documento e con riferimento alla fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

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