ECM: LE NOVITÀ DEL 2019
Direttive 2019
Attenzione!!! non sono accreditabili, ai fini Ecm, corsi senza collegamenti ad aree attinenti alla specifica competenza sanitaria.
Vedi Nuovi eventi formativi inseriti e disponibili sul nuovo portale federale www.fadfofi.com a partire dal 17.12.2018. Ultimi giorni per completare i sette corsi ECM attivati a fine 2017 sulla piattaforma www.fofifad.com
Numerose le novità deliberate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), sia a proposito di debito formativo ed esoneri/esenzioni per il triennio in corso (2017-2019), sia a proposito del recupero del triennio precedente.
Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitari” (clicca qui), che raccoglie le regole da seguire nella formazione ECM e che è importante leggere con attenzione, perché, a partire dal 2019, ogni singolo professionista sanitario sarà personalmente coinvolto e responsabile della gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni. Qui di seguito trovate una serie di domande e risposte che vi aiuteranno a comprendere e applicare le nuove regole dell’ECM.
Quanti crediti Ecm bisogna maturare nel triennio 2017-2019 e ci sono limiti nell’acquisizione?
L’obbligo formativo è triennale ed è, per il triennio in corso (2017-2019), pari a 150 crediti formativi.
Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.
È previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire per gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. Si considera reclutato il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.
Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per esempio:
Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.
Attività di docenza e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.
Che cos’è la formazione individuale?
La formazione individuale comprende tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e può consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.
I crediti maturati con la formazione individuale non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il capitolo 3 del “Manuale” (clicca qui).
Quando inizia l’obbligo di acquisire crediti ECM?
Per gli iscritti all’Ordine dei farmacisti, l’obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo. Da tale data è necessario maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
Per esempio, coloro che si sono iscritti all’Ordine nel 2018 dovranno maturare 50 crediti ECM nel 2019, mentre per chi si iscrive nel 2019 il debito formativo parte nel 2020.
Sono previste riduzioni del numero di crediti ECM da maturare nel triennio 2017-2019?
La CNFC ha deciso che sono riconosciute le seguenti riduzioni:
30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 121 a 150 crediti ECM;
15 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 80 a 120 crediti ECM.
Altre riduzioni, non cumulabili con le precedenti, sono riconosciute a coloro che hanno partecipato a un dossier formativo di gruppo come, per esempio, quello della Fofi (clicca qui). Nel caso in cui il dossier formativo venga completato entro la fine del triennio 2017-2019, verrà riconosciuta una riduzione di 20 crediti ECM nel triennio successivo.
Quali sono i tipi di esonero previsti dalle normative ECM?
L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarli sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM (clicca qui).
L’esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso.
I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.
Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Sono previste esenzioni dall’obbligo di maturare crediti ECM?
L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale.
Le esenzioni potranno essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarle sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM (clicca qui).
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. L’esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
I casi in cui può essere richiesta l’esenzione sono elencati nel capitolo 4 del “Manuale” (clicca qui) e, tra essi, citiamo: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.
I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Come è possibile sapere quanti crediti sono stati maturati?
L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’area riservata all’anagrafe Cogeaps tramite il portale www.cogeaps.it.
L’anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale.
Anche se al termine di un corso residenziale si riceve subito l’attestato di riconoscimento dei crediti ECM, dal giorno di svolgimento del corso, il provider ha tre mesi di tempo per inviare i dati al Cogeaps e, una volta ricevuti, quei dati vanno verificati. C’è, quindi, la possibilità di un “ritardo” che può anche superare i tre mesi, prima che i crediti siano visibili in banca dati.
Nel caso degli eventi in modalità FAD, i dati relativi alla partecipazione non sono inviati a partire da quando il discente ha finito il corso, ma da quando il corso ha definitivamente termine. Quindi, se un corso partito a gennaio termina a dicembre 2018, e il professionista lo ha concluso, per esempio, in febbraio, deve aspettare la fine dell’anno più i tre mesi per la trasmissione dei dati. Dunque, i crediti maturati possono apparire nella anagrafe Cogeaps anche a 14 mesi di distanza dal superamento del corso.
E’ possibile recuperare i crediti non maturati nel triennio 2014-2016?
Tutti coloro che, nel triennio 2014-2016, non hanno soddisfatto l’obbligo formativo hanno la possibilità di completarlo utilizzando i crediti maturati in tutto il triennio 2017-2019, considerando cioè tutta la formazione ECM effettuata fino al 31 dicembre 2019.
Chiunque desideri “sanare” la propria posizione dovrà effettuare personalmente lo spostamento dei crediti, tramite l’accesso al portale Cogeaps, accedendo all’area riservata dell’anagrafe crediti ECM (clicca qui).
Va sottolineato che i crediti trasferiti al triennio 2014-16 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019 e che tale spostamento sarà irreversibile.
ATTENZIONE! Il sistema Cogeaps già permette lo spostamento dei crediti di questo triennio a quello precedente, contrariamente a quanto indicano i testi della guida a video, che sono in fase di aggiornamento da parte del Cogeaps.
Che cos’è la certificazione triennale ECM?
Ogni professionista sanitario può ottenere un certificato che attesta la regolarità della sua formazione, cioè il completamento dell’obbligo formativo, in riferimento ai trienni stabiliti dalla CNFC.
Il certificato triennale ECM viene rilasciato dall’Ordine di appartenenza e viene emesso solo a seguito della comunicazione da parte del Cogeaps dei dati presenti nella loro anagrafe dei crediti ECM.
Poiché la CNFC ha dato la possibilità di “recuperare” i crediti mancanti del triennio 2014-2016 utilizzando i crediti che saranno maturati fino al 31/12/2019, l’emissione dei certificati triennali 2014-2016 (per coloro che non lo hanno già ottenuto) avverrà nel 2020, così come quella dei certificati relativi al triennio 2017-2019, dopo che il Cogeaps avrà provveduto a trasmettere a tutti gli Ordini i dati necessari, che considereranno anche gli spostamenti di crediti effettuati dai singoli professionisti.
E’ necessario caricare nella propria scheda personale gli attestati dei corsi ECM?
Viste le nuove modalità di scambio di informazioni con la banca dati Cogeaps, pur rimanendo possibile caricare progressivamente nella propria scheda personale sul sito dell’Ordine gli attestati dei corsi frequentati, tale operazione non è più necessaria per l’ottenimento della certificazione triennale ECM.
L’Ordine, una volta acquisiti dal Cogeaps i dati riepilogativi del triennio, inserirà automaticamente nelle schede personali degli iscritti i certificati triennali, considerando anche i crediti maturati con l’attività di tutor valutatore di tirocinanti, che l’Ordine carica nelle schede personali degli iscritti una volta all’anno. I crediti ECM per l’attività di tutoraggio non appaiono nell’anagrafe crediti ECM del Cogeaps.