Si fa seguito alla circolare federale n. 12175 del 23 aprile u.s., con la quale si fornivano aggiornamenti in merito a tirocini ed esami di Stato, per rappresentare quanto segue.
Il Ministero dell’Università e delle Ricerca, in attuazione del D.L. 22/2020 e in relazione all’emergenza sanitaria in corso, ha adottato il D.M. 38 del 24 aprile 2020, registrato in data 29 aprile al n. 1067.
Come è noto, attraverso un continuo confronto con il Dicastero, la Federazione ha rappresentato le istanze relative all’accesso alla professione di farmacista e ha chiesto l’adozione di una specifica disciplina in materia.
Alla luce di quanto anticipato dal Ministero nelle vie brevi, il suddetto decreto sarà seguito da un ulteriore provvedimento (DM 57 del 29 aprile 2020, al momento in fase di registrazione), con il quale sarà prevista per l’esame di Stato una prova unica orale da svolgere a distanza e saranno disciplinati i relativi contenuti e modalità di svolgimento.
Per quanto attiene ai contenuti del citato DM 38/2020, si segnalano i seguenti aspetti di interesse.
La data della sessione degli esami di abilitazione alla professione di farmacista è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020. Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla anzidetta sessione d’esame è differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020.
Alla predetta sessione potranno partecipare i candidati che conseguano il titolo accademico entro la data della suddetta prova.
Per quanto riguarda i tirocini curriculari, il DM in oggetto prevede che le relative attività possano essere espletate anche in modalità a distanza.
Inoltre, il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli Atenei e gli Ordini territoriali e comunque nel rispetto di quanto previsto dal DM 1135 dell’11 dicembre 2019, recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.
Pertanto, in accoglimento della proposta formulata da questa Federazione al MUR, a decorrere dal 4 maggio p.v., i tirocini curriculari potranno essere svolti in presenza ovvero a distanza.
Premesso che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 206/2007, il suddetto tirocinio curriculare può essere svolto sia nelle farmacie di comunità che in quelle ospedaliere, ciascun titolare o direttore di farmacia pubblica e/o privata e ciascun direttore di farmacia ospedaliera, in base alle caratteristiche organizzative della propria struttura, nonché alle condizioni che possano assicurare il rispetto delle disposizioni adottate dalle competenti Autorità in materia di sicurezza e distanziamento sociale, effettuerà le necessarie valutazioni sulla possibilità di svolgere le attività formative connesse con il tirocinio, in presenza ovvero con modalità a distanza.
Fermo restando quanto stabilito negli accordi eventualmente stipulati tra gli Atenei e gli Ordini a livello territoriale, si fa riserva di fornire indicazioni di massima che garantiscano lo svolgimento dei tirocini curriculari in modalità a distanza, coerentemente con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.