Obbligo vaccinale: tirocini, nuove iscrizioni ed esenzioni. Le novità

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L’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari è esteso anche a chi svolge i tirocini per l’abilitazione. Le novità dal 15 febbraio

L’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie è esteso, dal 15 febbraio, anche a chi svolge i tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. Al momento delle nuove iscrizioni all’Albo, inoltre, occorre esibire il Green Pass, mentre per quanto riguarda la tempistica relativa alla dose di richiamo – anch’essa obbligatoria – valgono le indicazioni di fine anno del Commissario Straordinario. Sono queste alcune delle novità relative all’obbligo vaccinale, introdotte nella conversione in legge del cosiddetto Decreto Super Green Pass (Legge 3/2022).

Obbligo vaccinale per tirocini. Green pass per nuove iscrizioni all’Albo

Come si ricorderà la disciplina relativa all’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie ha visto alcune modifiche – introdotte con la conversione in legge del D.L. 172/2021 – che ne hanno chiarito maggiormente i contorni. Un primo aspetto da sottolineare riguarda la sua estensione, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico- valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. Come si legge in una recente circolare Fofi, “la violazione dell’obbligo determina l’impossibilitaÌ di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini”. Dall’altra parte, “i responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto di tali disposizioni secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza”. Per quanto riguarda le nuove iscrizioni all’Albo, va osservato che “la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale avviene con la presentazione della Certificazione Verde”.

Esenzione del medico di medicina generale: vale l’autocertificazione

Va comunque ricordato che resta valida, anche in questi casi, la possibilità di ottenere l’esenzione dalla vaccinazione “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”. Tale situazione può essere attestata dal medico vaccinatore o dal proprio medico curante e documentata, in questo secondo caso, anche tramite autocertificazione. In merito poi alla procedura di accertamento e comunicazione dell’eventuale inosservanza, all’impianto vigente sono state apportate alcune precisazioni, che hanno cercato di fare maggiore chiarezza: si specifica infatti che “l’Ordine invita l’iscritto a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’attestazione relativa all’omissione o al differimento, la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni, la documentazione comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. Chi riceve la richiesta, è tenuto a “indicare l’eventuale datore di lavoro e l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo”. Inoltre, “eÌ stato previsto che l’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale debba essere comunicato da parte dell’Ordine anche all’interessato, oltre che alla Federazione nazionale, all’azienda sanitaria locale, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, al datore di lavoro”, qualora però si sia in possesso di questo dato. Va ricordato comunque che “il datore di lavoro deve verificare l’ottemperanza alla sospensione disposta: in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni”. È stato poi necessario “specificare che gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 172/2022 (27 novembre), restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali”.

Dubbi su congedo parentale o straordinario, aspettativa e malattia

Ma nonostante le precisazioni, restano comunque alcuni dubbi su cui la Fofi, insieme alle altre rappresentanze ordinistiche, ha avanzato una richiesta di chiarimento: in particolare al centro ci sono le “ipotesi di insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale e l’estensione dell’obbligo anche ai casi di congedo obbligatorio parentale (maternità), congedo straordinario per assistenza familiare, aspettativa o di malattia”. Mentre, chiarisce ancora Fofi, “in relazione alla somministrazione della dose di richiamo, da parte del Commissario Straordinario a fine dicembre è stato confermato che eÌ possibile effettuare la somministrazione della dose booster dopo un intervallo minimo di 120 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o dall’ultimo evento – da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni – a partire dal 10 gennaio”.

Francesca Giani

fonte: farmacista33