Green Pass su luoghi di lavoro: sanzioni ed obblighi per i Farmacisti. Come prepararsi

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Mancano pochi giorni all’avvio dell’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro che riguarderà dal 15 ottobre anche farmacie e parafarmacie. Il punto su obblighi e sanzioni

È conto alla rovescia per l’avvio dell’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro, che riguarderà, dal 15 ottobre, anche farmacie e parafarmacie. Una deadline a cui occorre arrivare preparati anche perché i datori di lavoro sono chiamati, già prima della scadenza, a definire le modalità operative per i controlli e l’eventuale incaricato. L’obbligo, a ogni modo, riguarda dipendenti, ma anche tirocinanti o chiunque svolga attività, anche con contratti esterni, all’interno delle imprese. Ma come funziona? E quali sono le sanzioni? Vale la pena fare un punto.

Dal 15 ottobre scatta l’obbligo di Green pass al lavoro. I destinatari

Come si ricorderà, l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro per i lavoratori del settore privato – accanto a quello pubblico -, è stato previsto dal decreto pubblicato in Gazzetta (D.L. 127/2021) a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, termine – per ora – della cessazione dello stato d’emergenza. A essere tenuti a “possedere e esibire” la certificazione verde sono i dipendenti, ma anche in generale tutti “i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni”, all’interno delle imprese, tra cui appunto farmacie e parafarmacie. Unica eccezione riguarda coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base della certificazione medica – che in ogni caso andrà esibita.

Adempimenti e step per i datori di lavoro. Ecco che cosa si rischia

A dover verificare il rispetto delle prescrizioni sono i datori di lavoro. Ma quali sono operativamente le attività che devono mettere in campo? Il primo step è quello di definire, entro il 15 ottobre, “le modalità operative per l’organizzazione dei controlli, anche a campione, – prevedendo prioritariamente, ove possibile, che le verifiche siano effettuate al momento dell’accesso – e l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi imposti. Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”. Va ricordato che il controllo deve avvenire preservando la privacy dell’utente, tramite quindi la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando l’App VerificaC19. La verifica infatti avviene rispetto all’autenticità, validità e integrità della certificazione, ma non sul percorso che ha portato all’emissione del Green Pass (vaccinazione, guarigione o tampone con esito negativo). L’app non a caso funziona anche offline e senza memorizzare le informazioni personali sul dispositivo. Per il datore di lavoro sono comunque previste sanzioni: “in caso di mancato controllo o omessa definizione delle modalità operative relative alle verifiche, i datori di lavoro verranno puniti con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro tra i 400 e i 1000 euro”.

Lavoratori privi di Green Pass considerati assenti ingiustificati

Per quanto riguarda i lavoratori, “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza comunque conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”. Tale misura permane “fino alla presentazione del green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre”. Va osservato che per “le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre”. Anche in questo caso sono previste sanzioni: per chi accede ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde è applicata una sanzione amministrativa dai 600 a 1500 euro.

Le disposizioni si intrecciano con obbligo vaccinale

In una recente circolare Fofi, è stato comunque osservato che gli obblighi “valgono per i farmacisti che operano in ospedale, nelle Asl, nelle farmacie e nelle parafarmacie”. Per loro, “continuano ad applicarsi, in quanto professionisti sanitari, anche le imposizioni in materia di obbligo vaccinale che prevedono l’accertamento e l’eventuale provvedimento di sospensione da parte della Asl dall’esercizio della professione”. Si “fa presente che l’obbligatorietà del Green Pass vale anche per lo svolgimento del tirocinio”.

Francesca Giani

Fonte: Farmacista 33