Manovra. Il testo in Gazzetta Ufficiale. Ecco tutte le misure per sanità e sociale

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Dall’abolizione del superticket alle risorse in più per l’edilizia sanitaria passando per l’aumento delle borse di specializzazione fino all’estensione della sperimentazione della farmacia dei servizi e allo stanziamento di risorse per l’acquisto di strumenti di diagnostica di primo livello per medici di famiglia e pediatri. IL TESTO

Aumento delle risorse per l’edilizia sanitaria e per l’acquisto di apparecchiature per medici di famiglia e pediatri, cancellazione del superticket, 1.200 contratti in più per le specializzazioni mediche, farmacia dei servizi in tutte le Regioni, sostegno alla disabilità e molto altro. Sono queste le principali misure contenute nella Legge di Bilancio che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Ecco tutte le misure per la sanità ed il sociale contenute nella Manovra:

Commi 81 e 82 (Edilizia sanitaria)
Confermato uno stanziamento di 30 miliardi per l’edilizia sanitaria. Viene dunque aumentata di 2 miliardi la dotazione già prevista dalla manovra 2018.

Comma 269 (Tetto spesa personale Decreto Calabria)
Viene riformulato l’articolo 11 del Decreto Calabria nel seguente modo. Nella prima parte si spiega come, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell’ambito del livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano non può superare i livelli del 2018. Soppressa poi la parte finale, ossia il comma 4-bis, nel quale si prevedeva che queste disposizioni non venissero applicate alle Regioni e Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Comma 271 (Contratti formazione specialistica in medicina)
Per finanziare nuovi contratti di specialistica in medicina viene autorizzata una spesa incrementata di 5,425 mln per il 2020, di 10,850 mln per il 2021, di 16,492 mln per il 2022, di 22,134 mln per il 2023 e di 24,995 mln a decorrere dal 2024.

Commi da 275 a 277 (Interventi a favore della ricerca pubblica nazionale nell’ambito delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole)
La Fondazione Human Technopole dovrà:
a) presentare una relazione, con cadenza biennale, per la trasmissione alle Camere, al Miur, al Ministro della salute e al Mef, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale;
b) organizzare una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.

La Fondazione sarà tenuta, inoltre, tra le altre cose, promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l’accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, istituire presso la Fondazione un’apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca, composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con università, Irccs ed enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto.

Comma 329 (Fondo prevenzione randagismo)
Autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

Commi da 330 a 338 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)
Viene istituito un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Per il 2020, viene incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro il contributo da destinare alle scuole dell’infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Sempre per il 2020, viene poi incrementato di 20 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze.

Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili viene incrementato per il 2020 di 5 milioni di euro.

Per l’anno 2020, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del “progetto Filippide” un contributo annuo pari a 500.000 euro per l’anno 2020.

Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dal pagamento del ticket per farmaci e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche, i minorenni privi di un sostegno familiare. L’esenzione deve essere verificata e accertata, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell’Anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della Giustizia.

In occasione dei cento anni di fondazione, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2020.

Al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Fish – Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus, viene autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Per contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, viene attribuito, a decorrere dall’anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all’Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti.

Commi da 339 a 344 (Disposizioni a favore della famiglia)
Si istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Si rinnova il bonus bebè per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il finanziamento sarà di 348 mln nel 2020 e 410 mln nel 2021.

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente passa a 5 giorni per il 2019 e 7 giorni per il 2020.

Viene stabilizzato e contestualmente incrementato il contributo economico per il pagamento di rette degli asili nido. A decorrere dall’anno 2020, il buono viene incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

Il Fondo per le adozioni internazionali viene incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Commi 353 e 354 (Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)
l finanziamento per il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale viene incrementato di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Per promuovere l’educazione alle differenze di genere, le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa corsi di studi genere o a potenziare quelli già esistenti. Per queste finalità il Fondo per il finanziamento ordinario delle università viene incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.

Comma 361 (Detrazioni fiscali per spese veterinarie)
Dall’imposta lorda si detrarrà un importo pari al 22% delle spese veterinarie, fino all’importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.

Commi da 446 a 448 (Abolizione Superticket)
Nelle more di una più generale revisione del ticket, a decorrere dal 1° settembre 2020 viene abolito il superticket, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati. Conseguentemente, per le coperture viene incrementato il Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Infine, la dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Commi da 449 a 450 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)
Per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, viene autorizzato un contributo pari a 235.834.000 euro per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Lo stanziamento andrà a valere sull’importo fissato dal fondo per l’edilizia sanitaria nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

Con lo stesso decreto dovranno essere definite la distribuzione delle risorse alle Regioni, in quota capitaria, e le modalità con cui le stesse Regioni, all’interno degli Accordi integrativi regionali, dovranno individuare le attività assistenziali all’interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l’utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion.

Le apparecchiature sanitarie, di proprietà delle aziende sanitarie, saranno messe a disposizione dei medici di secondo modalità individuate dalle aziende stesse avendo cura di misurare l’attività svolta attraverso indicatori di processo.

Comma 451 (Precari Irccs e Izs)
Si interviene su quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2018. Viene disposto che il Ministero della Salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dovrà individuare i criteri ai quali gli istituti dovranno attenersi per l’attribuzione delle fasce economiche al personale assunto in fase di prima applicazione della norma.

Ricordiamo che la norma, inserita nella manovra 2018, prevedeva che, in sede di prima applicazione, il personale in servizio presso gli Istituti di ricerca alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che avesse maturato un’anzianità di servizio di almeno 3 anni negli ultimi 5, avrebbe potuto essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

L’articolo intende quindi dare solo copertura normativa all’articolo 12 del contratto per la ricerca nel comparto sanità firmato lo scorso 11 luglio. Questo al fine di individuare i criteri da utilizzare per l’attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in prima fase di applicazione.

Comma 452 (Inmp)
Per lo svolgimento delle funzioni dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie delle povertà viene autorizzato un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Comma 453 (Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione)
Stanziati 500 mila euro l’anno, dal 2020 al 2022, per campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione, le cui modalità saranno definite dal ministro della Salute.

Comma 454 (Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)
Viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per le cooperative sociali che risultino, dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni immobili confiscati per mafia.

Comma 455 (Finanziamento della centrale operativa nazionale per non udenti)
In favore dell’Ente nazionale sordi (Ens), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, viene autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Comma 456 e 457 (Disposizioni per l’acquisto di sostituti del latte materno)
Verrà riconosciuto alle mamme che non possono allattare un contributo fino a un massimo di 400 euro l’anno per neonato, fino al sesto mese di vita. A tal fine verrà istituito presso il ministero della Salute un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni per il 2021. Un decreto ministeriale stabilirà poi le misure attuative individuando sia le condizioni patologiche, tra cui ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo.
Ricordiamo che fino ad oggi, con i nuovi Livelli essenziali di assistenza, la fornitura di latte artificiale a carico del Ssn è prevista solo per i bambini nati da madri sieropositive per Hiv.
La Ragioneria Generale ha chiesto una relazione tecnica per verificare l’adeguatezza del Fondo rispetto alla platea dei beneficiari.

Commi da 458 a 460 (Medici Inps)
Stanziati 7,2 milioni all’anno in più per tre anni, che permetteranno nuove assunzioni di medici dell’Inps, per un numero non superiore ad 820 l’anno.

Commi 461 e 462 (Farmacie dei servizi)
Nello specifico, il comma 524 prolunga la sperimentazione della farmacia dei servizi di un altro biennio (2021 e 2022) e la estende, per il medesimo periodo, a tutte le Regioni a statuto ordinario (come si ricorderà, al momento, sono nove le Regioni coinvolte), con una integrazione di risorse, pari a 25,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per un importo complessivo di 50,6 milioni di euro.

Il comma 525, invece, prevede, per la presa in carico dei pazienti cronici, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l’erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico. Le farmacie, quanto alle suddette prestazioni, forniranno ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di assunzione e conservazione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché ogni volta che risulti necessario, informeranno il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore della regolarità o meno dell’assunzione di farmaci da parte dei pazienti o su ogni altra notizia reputata utile, compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l’aderenza alla terapia.

Comma 463 (Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)
Si prevede uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2020 per la Rete nazionale dei registri dei tumori così ripartiti.

Comma 464 (Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)
I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell’autorizzazione in commercio depositato in Aifa entro la data del 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell’Aifa. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.

Comma 465 (Educatori professionali socio-sanitari)
I diplomi e gli attestati, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2012, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell’esercizio professionale, dell’accesso alla formazione post-base e dell’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale.

Comma 466 (Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)
Vengono estesi i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 20 della Legge Madia sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni a chi lavora nel Servizio sanitario nazionale. Nello specifico, si estende la possibilità per le amministrazioni di assumere a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2022. Il termine entro cui questi lavoratori devono aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, viene spostato a fine dicembre 2019.

Comma 468 (Concorsi personale dirigenziale e non)
Per l’assunzione di personale dirigenziale e non, viene prorogata al 31 dicembre 2019 la validità del termine per l”indizione delle procedure concorsuali straordinarie, e al 31 dicembre 2020 la loro conclusione.

Comma 469 (Ricerca endometriosi)
Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale. Le risorse destinate alla ricerca scientifica non potranno essere inferiori al 50% della dotazione del Fondo.

Commi da 470 a 472 (Formazione specialistica dei medici)
Al fine di supportare le attività dell’Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali viene istituita un’apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell’Osservatorio Nazionale vengono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica viene modificata in “Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica” e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.
Per questo, a decorrere dal 2020, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui.

Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell’ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l’accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all’Agenas per il supporto reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, nonché all’Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali.

Comma 629 (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)
Resta la detrazione nell’intero importo per le spese sanitarie a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Comma 634 (Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile)
Farmaci e dispositivi medici vengono esentati dalla nuova plastic tax.

Commi 659 e 660 (Accise sui tabacchi)
Aumenta da 30 a 35 euro al chilogrammo l’accisa minima per sigari; da euro 32 ad euro 37 per i sigaretti; e da euro 125 ad euro 130 per tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. E ancora, per i tabacchi lavorati l’onere fiscale minimo passa da “95,22 per cento” a “96,22 per cento”.
Inoltre, la voce “tabacchi lavorati” viene sostituita dalla seguente: “Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 25,28 per cento.”

Viene introdotta un’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

  1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a € 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
  2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.
  3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.
  4. L’imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall’articolo 39-decies.
  5. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono disciplinate le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
  6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.
  7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni, nonché dall’articolo 96 della legge del 17 luglio 1942, n. 907, e dall’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994 n. 50, in quanto applicabili.”

Commi da 661 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)
Viene istituita un’imposta sulle “bevande edulcorate”, ossia quei prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.

L’importo della nuova imposta viene fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Commi 679 e 680 (Tracciabilità delle detrazioni)
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento elettronici.
Al comma 2 si specifica tuttavia che l’obbligo del pagamento tracciabile non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, che potranno quindi essere pagate in contanti senza perdere il diritto alla detrazione.

Comma 852 (Ant Onlus)
Per sostenere l’attività della Fondazione Ant Italia Onlus viene assegnato alla stessa Fondazione un contributo di 500.000 euro per il 2020.

Comma 859 (Ulteriori stanziamenti per contratti formazione specialistica in medicina)
Per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitarie viene autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

Comma 882 (Fondo minori non accompagnati)
Il Fondo minori non accompagnati viene incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.