Lavoro: nuove indicazioni sui tirocini

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La Legge Bilancio 2022 ha definito il percorso del tirocinio. Un circolare dell’Ispettorato del lavoro chiarisce anche il sistema sanzionatorio già operativo

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare. Il principio era stato chiarito nella Legge Bilancio 2022 e ora ribadito con la recente circolare dell’Ispettorato del lavoro, che chiarisce anche che il sistema sanzionatorio già operativo.

Le novità della Legge Bilancio e le disposizioni già operative

Come si ricorderà, la legge Bilancio 2022 aveva introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini, per riordinare la materia, e, tra i vari aspetti, è stata anche chiarita la definizione di tirocinio curriculare ed extra curriculare. In una recente circolare, l’Ispettorato del lavoro ha ricapitolato le novità e ha messo, in particolare, in evidenza quelle “da considerarsi immediatamente operative”. Nel dettaglio, per quanto riguarda i tirocini extra curriculari, l’Ispettorato del Lavoro chiarisce che “entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari”. Un provvedimento che, “come già accaduto in passato per le linee guida varate nel 2013 e nel 2017, dovrà essere valutato in sede di Conferenza permanente e, successivamente, recepito nelle legislazioni regionali”, con la conseguenza” che “a oggi e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle” nuove “linee guida restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali”.

I requisiti e il sistema sanzionatorio

Ma, sottolinea l’Ispettorato, “accanto alle disposizioni di futura applicazione, la legge di Bilancio ha introdotto ulteriori precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore”. Un aspetto riguarda l'”indennità di partecipazione”, che permane: “la sua mancata corresponsione comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare eÌ proporzionato alla gravitaÌ dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro” e che è già immediatamente operativa.

Le tutele per i tirocinanti e le disposizioni per gli iscritti all’Albo

Un altro punto riguarda il “ricorso fraudolento al tirocinio”: “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio eÌ svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni”, già ora “il soggetto ospitante eÌ punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”. SaraÌ “il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso”. Inoltre, i tirocini – “unicamente quelli extracurriculari” – sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante. “Nei confronti dei tirocinanti, poi il soggetto ospitante eÌ tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza”. In merito, infine, alle linee guida regionali l’Ispettorato ricorda quelle del 2017 – e le rispettive delibere regionali che le hanno adottate. Proprio da questo Accordo, vale la pena ricordare, è stato ribadito che “non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche o riservate alla professione”.

Francesca Giani

fonte: Farmacista33