Covid-19 e gestione a domicilio, Tar Lazio sospende nota Aifa su vigile attesa e farmaci sintomatici

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Il Tar del Lazio ha sospeso l’efficacia della nota Aifa che prevedeva per la gestione a domicilio dei pazienti Covid-19 “vigilante attesa” e la somministrazione di fans e paracetamolo

Il Tar del Lazio ha sospeso l’efficacia della nota Aifa del 9 dicembre 2020 e del ministero della Salute che, per i primi giorni di malattia, prevede “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo. Con un’ordinanza di inizio marzo i giudici della Sezione Terza Quater hanno accolto l’istanza cautelare presentata dai medici del “Comitato Cura domiciliare Covid-19”.

Le raccomandazioni generali dell’Aifa per casi lievi

La nota “Principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare”, lo si ricorda, aveva diffuso le “raccomandazioni generali sulla gestione a domicilio dei casi” riferite alla “gestione farmacologica in ambito domiciliare dei casi lievi di covid-19” e da applicare ai casi confermati e probabili. In particolare, la nota fornisce le raccomandazioni generali per i “pazienti asintomatici o con sintomi lievi” laddove per caso lieve “si intende presenza di sintomi come febbre malesseri sintomi da raffreddamento (tosse, faringodinia congestione nasale), cefalea, mialgie, diarrea, anosmia, disgeusia. Nessun segno di dispnea disidratazione alterazione dello stato di coscienza o sepsi”. In questi pazienti le raccomandazioni generali formulate sono: “vigile attesa, trattamenti sintomatici (es. paracetamolo), idratazione nutrizione appropriate, non modificare terapie croniche in atto (es. terapie per antipertensivi o anticoagulanti o antiaggreganti), non utilizzare supplementi vitaminici integratori alimentari, non somministrare farmaci mediante aerosol se in isolamento con altri conviventi per il rischio diffusione del virus”.

I medici: diritto/dovere di prescrivere secondo scienza e coscienza

Secondo il Tribunale amministrativo è fondato il ricorso dei medici che intendono “far valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza”, e che non può essere “compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi”.

fonte: Farmacista 33