COMMERCIALIZZAZIONE MASCHERINE: INVITO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA

946

In questi giorni di severa recrudescenza dell’emergenza sanitaria, i farmacisti e le farmacie tutte stanno dando prova, ancora una volta, di alto senso di responsabilità nell’espletamento quotidiano delle proprie attività.
Ancor più che nei primi giorni della pandemia i cittadini guardano ai farmacisti come elementi fondamentali per la dispensazione di consigli sanitari, osservandone, al contempo, il corretto comportamento.

In tale contesto, ad incidere negativamente sul giudizio dell’utenza contribuiscono, purtroppo, alcune segnalazioni, provenienti proprio dai cittadini, relative alla commercializzazione di dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine FFP2) a prezzi palesemente alterati, senz’altro avulsi dalle ordinarie dinamiche di mercato. Cui all’art 501 bis “ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l’aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. … omissis… Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione “mercato interno”, contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un “mercato locale”, però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello stato in modo da poter nuocere alla pubblica economia condizioni nella stessa fornitura, approfittando dell’aumento della domanda degli stessi e all’economia nazionale. senz’altro un evidente pregiudizio a carico dell’intera categoria.