Bonus crediti ECM, obbligo ridotto di un terzo per il triennio 2020-2022

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La Commissione nazionale per la formazione continua ha disposto la riduzione automatica di un terzo degli obblighi formativi Ecm per il triennio 2020-2022.

La Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc) ha stabilito di accordare una riduzione dell’obbligo formativo, pari a un terzo dei crediti Ecm per il triennio 2020-2022, ai professionisti sanitari che hanno svolto la propria attività durante l’emergenza Covid-19. Come riferisce l’Agenas in una nota, «nella riunione dell’8 giugno 2022 la Commissione nazionale per la formazione continua ha dato mandato al Cogeaps di procedere al riconoscimento del bonus Ecm di cui all’art. 5 bis D.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, il Cogeaps, entro il 31 luglio 2022, procederà all’applicazione automatica della riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale 2020-2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all’attività di formazione continua in medicina». Il bonus sarà visualizzabile direttamente nella propria area riservata del portale del Cogeaps.

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Riferimenti legislativi

La disposizione è stata sancita a seguito dei vari provvedimenti via via emanati dall’inizio dell’emergenza pandemica da Covid-19. Il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41, disponeva infatti che «i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (Ecm), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale». Successivamente, l’art. 5-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabiliva che «i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal Covid-19».

Il parere finale del ministero della Salute

Le due norme sopra esposte sono state esaminate dal ministero della Salute, su richiesta della Commissione, per verificare eventuali sovrapposizioni. Nella delibera si legge infatti che è stata considerata «la richiesta di parere della Commissione nazionale, avanzata in data 13 maggio 2022 al ministero della Salute, circa l’interpretazione secondo la quale, in sede di riconoscimento del bonus Ecm ai professionisti sanitari che hanno prestato la propria attività durante il periodo emergenziale, si applica esclusivamente l’art. 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e non l’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22». Il 20 maggio 2022 l’ufficio legislativo del ministero della Salute ha stabilito che «la seconda norma assorbe la prima, ampliando la categoria dei soggetti beneficiari dei crediti formativi da acquisire “figurativamente”, con l’esclusione di una qualsivoglia duplicazione dell’applicazione del beneficio in questione per i professionisti sanitari indicati nella prima norma».

Fonte: Farmacia Virtuale