Indennità lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria

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Oggetto: Decreto interministeriale 28 marzo 2020 – Indennità per i lavoratori autonomi e
liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, con decreto del 28 marzo 2020, in attuazione dell’art. 44, comma 2, del decreto
legge n. 18/2020, ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum pari a 600 euro per il
mese di marzo, a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza di categoria, farmacisti
inclusi, in relazione alla situazione di emergenza determinatasi per l’epidemia COVID-19.

L’erogazione dell’indennità, anticipata dalle Casse dei professionisti ma a carico del bilancio
dello Stato, con il limite di spesa di 200 milioni di euro, è destinata ai professionisti titolari di
reddito di lavoro autonomo o libero professionale, che non siano pensionati, in possesso dei
requisiti di seguito riportati:

a)  abbiano percepito, nell’anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di
locazione di immobili ad uso abitativo in regime di “cedolare secca” o di “locazioni brevi”,
non superiore a 35.000,00 euro e abbiano subito una limitazione della propria attività in
conseguenza dell’emergenza COVID-19;

b)  abbiano percepito, nell’anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di
locazione di immobili ad uso abitativo in regime di “cedolare secca” o di “locazioni brevi”,
compreso tra 35.000,00 euro e 50.000,00 euro ed abbiano cessato, ridotto o sospeso la
loro attività autonoma o libero – professionale:

1.  per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA nel periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

2.  per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata
riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020,
rispetto al reddito del primo trimestre 2019. In questo caso, il reddito viene
individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi
percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La domanda per ottenere l’indennità deve essere presentata a partire dal 1° aprile 2020
all’Enpaf, utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet dell’Ente e allegando copia di un

documento di identità in corso di validità. L’interessato dovrà presentare l’istanza assumendo la
responsabilità penale della veridicità delle proprie dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà.

Si precisa che il richiedente non deve essere percettore delle indennità previste dagli articoli
19,20,21,22,27,28,29,20,38 e 96 del decreto legge n. 18/2020, né del reddito di cittadinanza di
cui al decreto legge n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019.

Le domande non correttamente e completamente compilate o prive del documento di
identità o presentate dopo il 30 aprile 2020 saranno considerate inammissibili.

La trasmissione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta
PEC dell’Enpaf oosta@oec.enpaf.it

La domanda deve essere presentata ad un solo Ente di previdenza.

Con le precise limitazioni sopraindicate, oggetto di autocertificazione e soggette al
successivo controllo dell’Agenzia delle Entrate, possono accedere alla indennità tutti i farmacisti
che:

a)     non siano lavoratori dipendenti;

b)     non siano disoccupati temporanei e involontari;

c)  non siano titolari di impresa (o soci o collaboratori di impresa familiare) già
percettori dell’indennità prevista dall’art. 28 del di n. 18/2020.

Dunque, spetta solo ai:

>   titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (farmacia
privata);

>      titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (parafarmacia);

>   iscritti esercenti attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o con partita IVA (non iscritti alla Gestione Separata);

>   esercenti attività professionale nell’ambito di una borsa di studio (senza iscrizione
alla Gestione Separata).

Si ribadisce che l’indennità in oggetto ha la funzione di sostegno del reddito di tutti i liberi
professionisti, a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, danneggiati sul piano
economico dal virus Covid-19.