ECM, adempimento obblighi formativi per coperture assicurative. Approvato emendamento

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Per la copertura assicurativa per la responsabilità civile gli operatori sanitari dovranno essere adempienti sugli obblighi formativi almeno al 70%. Approvato emendamento

Le penalizzazioni assicurative ventilate nelle scorse settimane dal sottosegretario alla Salute Sileri si sono concretizzate in un emendamento al decreto Pnrr, che prevede che per poter avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile con polizze di rischio professionale gli operatori sanitari dovranno essere adempienti sugli obblighi formativi almeno al 70%, a partire dal triennio 2023-2025. È quanto indica l’emendamento approvato in Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del DL 152/2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Assolvimento dell’obbligo formativo almeno al 70%

L’emendamento nasce dall’integrazione di due proposte a firma di Andrea Mandelli (Forza Italia), Stefano Fassina e Nicola Stumpo (Liberi e Uguali), si apprende dall’house organ della Fofi. Il testo (Art. 38-bis. – Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), divulgato integralmente, recita: “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.

La copertura assicurativa riguarda la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità civile verso prestatori d’opera sottoscritta obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e quella per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.

Fonte: Farmacista 33